L' art. 2484 del c.c. ( articolo interamente sostituito dall' art. 4 del D.lgs n.6/03) regola lo scioglimento delle società di capitali. La causa di scioglimento, deve essere accertata e validata in una dichiarazione, che gli amministratori devono depositare senza indugio al Registro delle Imprese. Gli amministratori che non dovessero depositare presso il Registro delle Imprese, la dichiarazione che accerta la causa di scioglimento della società, o dovessero depositarla con estremo ritardo, rispondono personalmente ed in modo solidale per i danni causati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, tenuto presente che in caso di omissione degli amministratori, i singoli soci o i sindaci posso presentare un'istanza al Tribunale, che con decreto, anch'esso rigorosamente da iscriversi al Registro delle Imprese, accerterà il reale verificarsi della causa di scioglimento.